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Statuto

  • apr 15 / 2014
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Statuto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI RENE (in sigla A.N.T.R.)

TITOLO  I
DENOMINAZIONE  – SEDE – DURATA

Art. 1 - E’ costituita, ai sensi della legge  11 agosto 1991 n. 266, con sede in  Bologna via Massarenti  N. 9, presso la Segreteria di Nefrologia e Dialisi del Policlinico S.Orsola-Malpighi, l’Associazione di volontariato denominata ” ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI RENE” in sigla A.N.T.R.
Il consiglio direttivo potrà istituire, in Italia o all’estero, sedi secondarie, delegazioni, sezioni e quant’altro occorra per il conseguimento degli scopi dell’associazione.
La durata dell’associazione è illimitata e non ha scopi di lucro.
I contenuti e la struttura dell’Associazione si ispirano a principi  democratici.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 2 – L’associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, in base ai principi della solidarietà umana, si propone di:
sostenere moralmente e materialmente pazienti e familiari prima e dopo il trapianto del rene, dando loro il necessario aiuto;
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza dei donatori, nonché di curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi  statutari o ne permetta la realizzazione.
Art. 3 – In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di realizzare:
visite periodiche presso i centri trapianto per incontrare i pazienti e le loro famiglie;
iniziative pubbliche dedicate a far conoscere le patologie renali e diffondere la cultura della prevenzione;
iniziative presso scuole per promuovere la cultura della donazione nei giovani;
accordi  ad hoc con strutture ed operatori economici per agevolare e sostenere i parenti nell’attività di cura dei pazienti, come ad esempio con strutture ricettive per tariffe preferenziali, destinati ai famigliari del paziente trapiantato, da utilizzare durante il periodo di ricovero e per i  successivi richiami nei periodici controlli medici, oppure agevolazioni tariffarie  per l’accesso ai parcheggi nelle vicinanze dell’ospedale;
convenzioni con professionisti al fine di ottenere, a tariffe preferenziali, l’assistenza per la  tutela dei diritti previdenziali e civili dei pazienti.
Per il conseguimento degli scopi associativi si propone, inoltre, di collaborare:
con le strutture specialistiche per promuovere attività di studio, di formazione e di ricerca nell’ambito dei trapianti;
con i medici nella ricerca, all’interno degli ospedali, e sui possibili miglioramenti utili all’assistenza dei pazienti;
con altre associazioni similari ed i Ministeri della Salute e della Pubblica Istruzione nell’organizzazione delle manifestazioni locali, regionali e nazionali istituite allo scopo di incrementare le donazioni di organi e quant’altro non qui definito;
con altre Associazioni similari per favorire le iniziative promosse.

La realizzazione delle attività istituzionali è effettuata dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

TITOLO III
SOCI

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Diventano soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e che accettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri da esso delegati a tal compito, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Art.6 - I soci sono obbligati a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività, importo fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell’anno solare in corso.
Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo.
I soci saranno tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi, a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione ed a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I soci potranno partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, prenderanno visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’associazione (con possibilità di ottenerne copie), parteciperanno alle assemblee con diritto di voto, accederanno alle cariche associative.
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

TITOLO IV
SEZIONI LOCALI E LORO COORDINAMENTO

Art. 7 - L’Associazione si articola in sezioni locali, che hanno autonomia giuridica, patrimoniale,  organizzativa e programmatica nei limiti del presente Statuto.
L’associazione Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Sezioni locali
Art. 8 - Le sezioni locali verranno istituite qualora un gruppo organizzato di almeno 10 soci manifesta la volontà di dar vita ad una struttura associativa al fine di meglio perseguire localmente gli scopi statutari.
Le singole Sezioni realizzano le finalità dell’associazione nazionale di cui agli artt. 2 e 3, riferite peraltro all’ambito territoriale di propria competenza, secondo le priorità stabilite sulla base dei bisogni rilevati nel proprio territorio ed espressi dai soci.
Art. 9 – Le sezioni locali saranno dotate di un loro proprio statuto, rientrante nel profilo di organizzazione di volontariato ai sensi della L. 266/91, che dovrà possedere i seguenti requisiti:
- costituire momento di aggregazione di persone che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività con fini di solidarietà umana;
- impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- impostare la propria organizzazione sull’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;
- utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
Art. 10 – I soci delle sezioni, delegazioni o sedi secondarie sono soci a pieno titolo di A.N.T.R. con i
medesimi diritti e doveri.
Art. 11 – Le sezioni, delegazioni o sedi secondarie che si comportano in modo improprio nell’attuazione di progetti o realizzazione di iniziative, tali da contrastare con lo spirito di A.N.T.R., non saranno più autorizzate ad utilizzare il nome ed il logo di  A.N.T.R.
Art. 12 – Verrà istituto un Comitato di indirizzo a cui i vari consigli direttivi delegheranno un rappresentante con diritto di voto ed un vicario; lo scopo è di tenere informate tra loro le sezioni sulle 
reciproche iniziative, costituendo un laboratorio propositivo per meglio raccogliere i bisogni delle realtà locali.
Art. 13 – Il comitato di indirizzo dovrà essere convocato dal consiglio direttivo nazionale almeno  una volta all’anno; anche le sezioni avranno diritto, in caso di necessità, a promuovere una ulteriore convocazione.
Art 14 – Le proposte espresse dai verbali del comitato di indirizzo dovranno essere sottoposte ai rispettivi consigli direttivi per diventare linee di indirizzo attuative.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo della sede di Bologna (consiglio direttivo sede nazionale) nominerà un Comitato di coordinamento  con compito di supporto e controllo delle sezioni locali.

TITOLO V
RECESSO – ESCLUSIONE – DECESSO

Art. 16 – La qualifica di socio si perde:
per recesso;
per mancato versamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
per esclusione;
per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
per decesso.

Art. 17 -  Ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Art. 18 - L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla  prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO VI
RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

Art. 20 - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
·         contributi degli aderenti;
·         contributi di privati;
·         contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
·         donazioni e lasciti testamentari;
·         rimborsi derivanti da convenzioni;
·         entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’Associazione può, inoltre, ricevere eredità, previa delibera di accettazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE
Art. 21 - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi  dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

TITOLO VII
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 22 - Sono organi dell’Associazione;
L’Assemblea degli  associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ASSEMBLEE
Art. 23 - L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può  ricevere più di una delega.

Art. 24 - L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
·         approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
·         elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
·         approva gli eventuali regolamenti;
·         delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
·         delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 25 - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 26 – L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante   comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione,  conte­nente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della  eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 27 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.
La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a ventuno eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 29 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche per posta elettronica con comunicazione di effettiva lettura da parte dell’interessato, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta  il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 30- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
Redigere il bilancio consuntivo;
Compilare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
Stabilire la quota associativa annuale;
Deliberare sui provvedimenti di esclusione dei soci;
Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Istituire le sezioni locali.
Nomina il Comitato di Coordinamento con le sedi locali
Decide se e come rendere operativi i suggerimenti ed i consigli del Comitato di indirizzo.

PRESIDENTE
Art. 31 - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
·         Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
·         Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO – NORME FINALI

Art. 32 - In caso di scioglimento della Associazione, l’assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.
Il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,.salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 33 - Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Art. 34 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.