La legge italiana prevede imposizioni ai datori di lavoro per quanto riguarda le assunzioni di lavoratori disabili; con la 118/1971 si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini con infermità fisiche e/o psichiche sensoriali con danni permanenti che causano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.
Grazie ad agevolazioni fiscali, il datore di lavoro può assumere lavoratori disabili attribuendo loro mansioni compatibili alle loro condizioni di salute; il rapporto di lavoro è caratterizzato da verifiche ed aggiornamenti da parte di entrambe le parti sul grado della disabilità, in modo da modificare se necessario la mansione svolta mantenendo la stessa retribuzione.
Il lavoratore con una riduzione riconosciuta della capacità lavorativa superiore al 50% può usufruire di 30 giorni all’anno per le proprie cure presentando un apposita domanda ed una richiesta di un medico. Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire il trattamento economico definito per le assenze causa malattia (Decreto Legislativo 18 Luglio 2011, n 119, Art. 7).
Con un invalidità riconosciuta uguale o maggiore al 67%, il lavoratore è escluso dalla reperibilità ed alle visite domiciliari come stabilito dal Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali (11 gennaio 2016).
Infine l’INPS può comunque effettuare controlli come visite fiscali per verificare le certificazioni e le prognosi nel rispetto del lavoratore; non sono però previste sanzioni amministrative in caso di assenza da parte dell’invalido.
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