A cura dell’avv. Giannantonio Barbieri.
“il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal proprio datore di lavoro per l’effettuazione degli accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre-prelievo, sia del trapianto, sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto.
Per poter usufruire dei permessi di cui al comma 1, è necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o da esso accreditate”.
(art. 12, D.M. 16 aprile 2010, n. 116, Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente)