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Cnb: possibilità di conoscere identità donatore solo dopo l’intervento

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Cnb: possibilità di conoscere identità donatore solo dopo l’intervento

Recentemente sta prendendo forma la possibilità di un cambiamento nella disciplina che regola il rapporto tra donatore e ricevente (art. 18, comma 2, legge 01/04/1999, n° 91), infatti si sta discutendo della possibilità che il ricevente conosca l’identità del donatore.

Il 27 settembre 2018 , il CNB Comitato Nazionale di Bioetica, ha aperto a questo possibile cambiamento ma solamente nella fase successiva alla donazione e trapianto, infatti il CNB afferma come il principio dell’anonimato sia indispensabile nella fase iniziale per garantire requisiti di equità e per evitare compravendite.

Il parere del Cnb è comunque quello che questo eventuale rapporto tra le parti, dovrà essere gestito da una struttura terza, al fine di garantire privacy, giustizia, solidarietà e beneficienza.

Il modello dovrebbe essere predisposto preferibilmente dall’Istituto Superiore di Sanità, in modo che possa essere valido per tutto il territorio nazionale, con la principale attenzione al consenso informato e sottoscritto dai soggetti aventi diritto.

Nota del Presidente Nazionale ANTR :

In questi ultimi anni si è aperto un acceso dibattito sull’argomento, anche a causa delle campagne portate avanti da Reginald Green, padre di Nicholas, il bambino che, ucciso venticinque anni fa in Calabria durante un tentativo di rapina, è successivamente diventato donatore per ben sette persone grazie alla volontà dei genitori.

Come associazione riteniamo che sia necessario informare il più possibile i cittadini della decisione del CNB, vista la notevole importanza della stessa in quanto si tratta di una decisione che si potrebbe definire “storica”.

Naturalmente, siamo d’accordo che la gestione dovrà comunque contenere misure prudenziali e di sicurezza.

 
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Per ulteriori informazioni potete visitare il sito del CNB.