Eccessiva prudenza di alcune commissioni mediche
Se non è certamente facile la vita, ovviamente dal punto di vista clinico-sanitario ma forse non solo, per una persona sottoposta a dialisi o per una persona che ha affrontato l’esperienza del trapianto di reni, credo che altrettanto complicato possa essere il percorso per alcuni aspetti legati alla vita di tutti i giorni, soprattutto quando si ha a che fare con la tutela dei propri diritti e con l’eccesso di burocrazia che permea la vita di tutti noi.
Il rilascio e il rinnovo della patente di guida è un’antica problematica, che l’A.N.T.R., tramite i propri legali, ha portato all’attenzione del Presidente della Repubblica mediante, appunto, un “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, per conto e nell’interesse di un proprio iscritto. Pur vincendo il ricorso a favore dell’iscritto, molti ostacoli ancora permango- no, data da una parte la complessità della materia e, ce lo si conceda, forse l’eccessiva prudenza di alcune Commissioni Mediche.
In via preliminare occorre considerare come la medicina dei trapianti, negli ultimi venti anni, ha fatto passi da gigante, ciò permettendo ai pazienti una vita e una qualità di vita migliore ad ogni livello rispetto al passato, ritenendo quindi del tutto ingiustificate una serie di limitazioni a cui possono essere sottoposti.
Ma andiamo per piccoli passi. Il punto di partenza può es- sere rappresentato dal Codice della Strada, ossia dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e, in particolare, dall’art. 19, intitolato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”.
L’articolo, tra le tante, stabilisce anche che non può ottenere la patente il soggetto affetto da malattia fisica o psichica o defi- cienza organica o minorazione psichica, anatomica o funziona- le tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. La norma è abbastanza vaga e a tal proposito – ci perdoni il lettore per la pedanteria e la puntigliosità che contraddistingue i giuristi – quasi una caratteristica iscritta nel dna – soccorre il relativo regolamento di esecuzione. Infatti, il D.P.R. 495 del 1992, contiene proprio l’elenco delle malattie e delle affezioni la cui presenza esclude il rilascio o la conferma della patente di guida. Tralasciando le patologie che, presumiamo, non interessano direttamente i lettori, ci preme soffermarci sul punto che stabilisce come “la patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può esse- re rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
I titolari di patente C sono così esclusi dall’applicazione della norma: per loro niente patente, se non A o B con il rischio di subire quanto affrontato, come accennato sopra, da un iscritto, il signor I.V. che si è visto declassare la patente da C a B, perdere il lavoro in quanto legato al possesso della patente C e poi, a distanza di tempo, a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, riattribuire la patente C quando ormai i danni più gravi erano già stati fatti.
Perchè tutto questo? L’onorevole Andreotti, che tutti ricordano se non altro per la proverbiale gobba, soleva ripetere che a pensare male forse si fa peccato ma ci si prende spesso. Vuoi vedere che forse qualche Commissione medica applica le norme senza quella accuratezza e ponderatezza che deve contraddistinguere l’attività di chi deve applicare una norma generale e astratta a un caso concerto e specifico? Eccesso di zelo o di prudenza?
Sarebbe sufficiente leggere con la dovuta attenzione quanto riportato nel D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, contenente le “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE”, per comprendere che ogni caso, ogni persona, ogni patologia deve divenire una caso da esaminare e approfondire con precisione e scrupolosità, trattandosi di diritti di cittadini. Il D.M. infatti, laddove si occupa nel dettaglio delle affezioni renali stabilisce, con riferimento al rilascio o al rinnovo della patente A o B, che la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l’interessato sia sotto- posto a controlli medici periodici. Per quanto riguarda, invece, la patente C o D si afferma che essa può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo me- dico regolare. Da ultimo, il decreto citato contiene un espres- so riferimento al soggetto trapiantato di rene. Con riferimento alle patenti A o B, “la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.” Con riferimento alle patenti C o D, “l’autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo”. Insomma, la materia può sembrare complessa; si tratterà di far comprendere agli organi istituzionali che il soggetto che ha subito un trapianto di rene, tranne ovviamente casi eccezionali, non ha nessuna controindicazione oggettiva sulla idoneità alla guida; si tratterà di produrre una idonea documentazione clinica che attesti il buono stato di salute e l’inesistenza di rischi specifici connessi alla guida.
Dott.ssa Elisa Giacobbe, Avvocato
Dott. Giannantonio Barbieri, Avvocato – Esperto in Diritto sanitario e Bioetica